LEGGE
REGIONALE N. 90 DEL 4-12-1998
REGIONE TOSCANA
Modifiche ed integrazioni della LR
8 aprile 1995, n. 43 "Norme
per la gestione dell'anagrafe del cane, la tutela degli animali
d'affezione e la prevenzione del randagismo".
Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA
REGIONE TOSCANA N. 42
del 10 dicembre 1998
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Il Consiglio Regionale ha approvato
il 27-10-1998
Il Commissario del Governo ha apposto il visto il 27-11-1998
Il Presidente della Giunta Regionale promulga la seguente legge
regionale:
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ARTICOLO 1
(Modifica dell'art. 2 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 4 dell'art. 2 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è
soppresso.
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ARTICOLO 2
(Modifica ed integrazione dell'art. 3 della LR 8 aprile 1995 n.
43)
1. Al comma 5 dell'art. 3 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo le
parole "Le operazioni di" sono inserite le seguenti "iscrizione
e".
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ARTICOLO 3
(Modifica dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Il comma 1 dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43, è così
modificato:
"1. I cani abbandonati catturati o comunque ricoverati presso
le strutture di cui all'art. 9, non possono essere soppressi.
Nei casi previsti dagli artt. 86, 87 e 91 del DPR 8 febbraio
1954, n. 320 e successive modificazioni, e nei casi in cui
siano gravemente ammalati, incurabili o di comprovata
pericolosità , i cani possono essere soppressi esclusivamente
in maniera indolore."
2. Il comma 2 dell'art. 6 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è
sostituito dal presente:
"2. I gatti in libertà non possono essere soppressi salvo i
casi in cui siano gravemente malati ed incurabili. La
soppressione deve essere effettuata in maniera indolore."
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ARTICOLO 4
(Modifica dell'art. 7 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Alla rubrica dell'art. 7 della LR 8 aprile 1995, n. 43 la
locuzione "dell'anagrafe" è modificata con la seguente
"dall'anagrafe."
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ARTICOLO 5
(Sostituzione dell'art. 9 "Canili e rifugi" della LR 8 aprile
1995, n. 43)
1. L'art. 9 "Canili e rifugi" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è
sostituito dal seguente:
"Art. 9
(Canili e rifugi)
1. I Comuni singoli o associati ai sensi della L. 8 giugno
1990 n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali", provvedono
alla costruzione o al risanamento dei canili municipali
secondo i criteri stabiliti dall'allegato A della presente
legge. Il canile municipale è la struttura a cui affluiscono
tutti i cani comunque catturati.
2. I Comuni singoli o associati devono dotarsi di canili
rifugio secondo i criteri stabiliti dall'allegato B della
presente legge. Il canile rifugio è la struttura che ospita i
cani provenienti dal canile comunale al termine del periodo di
osservazione e dove permangono in attesa di collocamento."
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ARTICOLO 6
(Sostituzione del comma 2 dell'art. 10 della LR 8 aprile 1995, n.
43)
1. Il comma 2 dell'art. 10 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è così
sostituito:
"2. Quando il canile rifugio è gestito direttamente dal
Comune, il servizio di cui al comma 1 è assicurato tramite
convenzione con l'Azienda USL territorialmente competente. Nel
caso in cui l'Azienda USL non sia in grado di assicurare il
servizio i Comuni singoli o associati provvedono alla stipula
di convenzioni con medici veterinari libero-professionisti.
L'incarico a libero-professionisti è conferito in base ad una
graduatoria compilata d'intesa tra Amministrazione Comunale ed
Ordine Provinciale dei Medici Veterinari".
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ARTICOLO 7
(Sostituzione dell'art. 13 "Competenze delle USL" della LR 8
aprile 1995, n. 43)
1. L'art. 13 "Competenze delle USL" della LR 8 aprile 1995, n. 43
è sostituito dal seguente:
"Art. 13
(Competenze delle Aziende USL e dei Comuni)
1. Alle Aziende USL competono:
- l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 2, comma 5,
della L. 281/91 nei canili municipali;
- la vigilanza igienico-sanitaria sui canili rifugio;
- la sterilizzazione gratuita, su richiesta dei privati a cui
sono ceduti dei cani ospiti dei canili rifugio;
- la sterilizzazione dei gatti, liberi ed appartenenti a
colonie, che le Aziende USL attuano con oneri a loro carico.
2. Il censimento e la cattura dei gatti liberi appartenenti a
colonie è di competenza delle Amministrazioni Comunali. Le
Amministrazioni Comunali possono demandare le attività di
censimento, cattura e reimmissione dei gatti alle stesse
Aziende USL.
3. La cattura dei cani vaganti è di competenza delle
Amministrazioni Comunali che la attuano, con oneri a loro
carico, tramite i competenti servizi delle Aziende USL.
4. La gestione delle strutture di cui all'art. 9 è di
competenza dei Commissari singoli o associati.
5. I Comuni possono provvedere alla conduzione dei canili
rifugio tramite convenzioni da stipulare prioritariamente con
le Associazioni iscritte all'albo regionale del volontariato,
previsto dall'art. 4 della LR 26 aprile 1993, n. 28 e
successive modifiche ed integrazioni, o con altri soggetti
privati, quando non sia altrimenti possibile, sentita la
Commissione Regionale Affari Animali, prevista dall'art. 14
della presente legge. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta,
il parere della Commissione Regionale si intende comunque
acquisito.
6. I Comuni provvedono alle necessità degli animali ospiti
dei canili municipali. Ove ciò non sia possibile i Comuni
stipulano convenzioni con le Aziende USL Nel caso che dette
Aziende non dispongano di personale i Comuni possono, tramite
convenzione, affidare tale servizio ai soggetti di cui al
comma 5, secondo i criteri e le modalità indicate.
7. In via transitoria, per il periodo di 12 mesi dalla entrata
in vigore della presente legge, i Comuni singoli o associati
possono, in attesa delle nuove convenzioni di cui ai comma 5 e
6, confermarne le gestioni esistenti affidate a privati previa
verifica delle condizioni di idoneità delle strutture e dalle
relative gestioni.
8. La rimozione dal suolo pubblico e la successiva
distribuzione delle carogne animali, di qualunque specie, è
di competenza delle Amministrazioni Comunali e viene attuata
previa intesa con i competenti servizi delle Aziende USL.
9. Ai fini del contenimento dei danni provocati dal randagismo
agli allevamenti zootecnici, le Amministrazioni Comunali
possono organizzare catture di cani inselvatichiti in
collaborazione con le Associazioni di volontariato, iscritte
all'albo regionale previsto all'art. 4 della LR 28/93 e
successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità
protezionistiche.
10. Il personale assunto dalle Aziende UUSSLL, destinato a
svolgere le mansioni di cui ai precedenti commi, è inquadrato
nel IV livello con il profilo professionale di "operatore
tecnico". Le procedure di assunzione devono tenere conto della
riserva di posti prevista dal Decreto del Ministero della
Sanità 21 ottobre 1991, n. 458 per il personale attualmente
in servizio di ruolo presso le Aziende UUSSLL ed inquadrato al
livello inferiore."
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ARTICOLO 8
(Modifica ed integrazione dell'art. 14 della LR 8 aprile 1995, n.
43)
1. Al comma 2 dell'art. 14 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo il
quinto trattino aggiungere i seguenti:
"- da due rappresentanti dell'Associazione Italiana Comuni
Italiani (ANCI);
- un rappresentante dell'Unione Nazionale Associazioni
Venatorie Italiane (UNAVI)."
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ARTICOLO 9
(Modifica dell'art. 16 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 2 dell'art. 16 della LR 8 aprile 1995, n. 43,
l'espressione "in conto capitale secondo i criteri di cui al
successivo comma 3" è sostituita dall'espressione "in conto
interessi attualizzati secondo le condizioni di cui al comma 3
per gli interventi di cui all'art. 9".
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ARTICOLO 10
(Modifica dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 1 dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43, la
parola "regione" è sostituita dalla parola "regionale".
2. Al comma 1 dell'art. 17 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo il
terzo trattino aggiungere il seguente:
"- interventi di formazione per le guardie zoofile volontarie
delle Associazioni iscritte all'albo regionale del
volontariato, previsto dall'art. 4 della LR 28/93 e
successive modifiche ed integrazioni, aventi finalità
protezionistiche;
- interventi di sensibilizzazione civica nonchè campagne di
informazione che invitino al rispetto degli animali."
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ARTICOLO 11
(Modifica dell'art. 18 della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. Al comma 1 dell'art. 18 della LR 8 aprile 1995, n. 43, dopo la
parola "deiezioni" aggiungere la parola "solide".
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ARTICOLO 12
(Sostituzione del comma 5 dell'art. 19 della LR 8 aprile 1995, n.
43)
1. Il comma 5 dell'art. 19 della LR 8 aprile 1995, n. 43 è così
sostituito:
"5. La competenza ad applicare le sanzioni amministrative
pecuniarie di cui ai precedenti comma è del Comune in cui si
verifica l'infrazione. I relativi proventi rimangono acquisiti
al bilancio comunale e sono destinati alle finalità della
presente legge."
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ARTICOLO 13
(Sostituzione dell'art. 20 "Norme finanziarie" della LR 8 aprile
1995, n. 43)
1. L'art. 20 "Norme finanziarie" della LR 8 aprile 1995, n. 43 è
sostituito dal seguente:
"Art. 20
(Norme finanziarie)
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli artt. 16 e 17
della presente legge si fa fronte, a decorrere dal 1999, con
la legge di bilancio relativa a tale esercizio a valere sul
capitolo corrispondente al capitolo 18185 del bilancio 1998.
Per gli anni successivi si provvederà con legge di bilancio."
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ARTICOLO 14
(Sostituzione dell'allegato A della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. L'allegato A della LR 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti
strutturali e caratteristiche costruttive dei canili di prima
accoglienza e dotazione strumentale" è sostituito dal seguente:
"Allegato A
REQUISITI STRUTTURALI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI CANILI
MUNICIPALI E DOTAZIONE STRUMENTALE.
1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a
soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente
disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve
essere di mq. 4, di cui mq. 2 coperti.
1.3 I box devono consentire il confinamento del cane ospitato
nella parte coperta o in quella scoperta, a mezzo di porta
scorrevole manovrabile dall'esterno, così da consentire
la pulizia e la disinfezione dei box.
1.4 Il pavimento dei box deve consentire il deflusso delle
acque di lavaggio ed essere munito di griglie di scarico.
2. Infermeria
2.1 Il pavimento del locale adibito ad infermeria ed il
rivestimento delle pareti, non inferiore a m. 2 di
altezza, devono essere in materiale lavabile.
2.2 La dotazione strumentale dell'infermeria deve comprendere:
- microscopio per esami parassitologici;
- attrezzatura per l'esecuzione del tatuaggio;
- attrezzatura medicale per l'esecuzione degli interventi
di sterilizzazione;
- frigorifero per conservazione dei prodotti immunologici.
3. Sala interna e reparto ricovero cuccioli
3.1 Nei locali non devono esistere strutture permanenti tali
da impedire normali operazioni di disinfezione e
disinfestazione.
3.2 I locali devono essere dotati di gabbie mobili idonee ad
ospitare tali animali in decorso post-operatorio e
cuccioli.
3.3 Nei locali devono essere garantire condizioni di benessere
adeguate allo stato fisiologico degli animali ospitati.
4. Magazzino, cucina, servizi igienici
4.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle
previste dalla normativa vigente."
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ARTICOLO 15
(Sostituzione dell'allegato B della LR 8 aprile 1995, n. 43)
1. L'allegato B della LR 8 aprile 1995, n. 43 "Requisiti
strutturali minimi e caratteristiche costruttive dei canili
rifugio" è sostituito dal seguente:
"Allegato B
REQUISITI STRUTTURALI MINIMI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE DEI
CANILI RIFUGIO
1. Box
1.1 I box devono essere costruiti con materiali atti a
soddisfare le esigenze igieniche ed essere facilmente
disinfettabili.
1.2 La superficie disponibile per ogni cane ospitato deve
essere di mq. 8, di cui mq. 2 coperti e presentare le
caratteristiche di cui al punto 1.3 dell'allegato A.
1.3 Devono essere presenti spazi confinanti per la sgambatura
dei cani ospitati.
1.4 I box destinati alla eventuale custodia a pagamento di
cani di proprietà devono essere dislocati in moduli
separati dagli altri di almeno m. 20.
2. Ambulatorio
2.1 L'ambulatorio deve avere le stesse caratteristiche
costruttive previste per l'infermeria di cui al punto 2.1
dell'allegato A.
2.2 La dotazione strumentale dell'ambulatorio deve essere
sufficiente a far fronte a tutti gli interventi medici -
veterinari erogati in una struttura di pronto soccorso.
3. Magazzino, cucina, servizi igienici
3.1 Le caratteristiche costruttive dei locali sono quelle
previste dalla normativa vigente."
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Formula Finale:
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La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla
osservare come legge della Regione Toscana.
Firenze, 4 dicembre 1998
Chiti
La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale il
27-10-1998 ed è stata vistata dal Commissario del Governo il
27-
11-1998.
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